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RIFIUTI DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) |
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Segnaliamo la pubblicazione sulla
G.U. del 28.12.2006 del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300
che differisce alcuni termini previsti da disposizioni legislative.
In particolare l'applicazione degli adempimenti a carico dei produttori
di apparecchi elettrici ed elettrodomestici previsti dal D.Lgs. 151/2005
e conseguentemente l'operatività della disciplina RAEE,
vengono rimandati fino all'emanazione dei decreti attuativi
previsti dallo stesso decreto 151, ed al massimo al 30 giugno 2007.
Ricordiamo che tale termine era stato già rinviato
dal 13 agosto 2006 al 31 dicembre 2006. |
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TRASPORTO DI MERCE PERICOLOSA SU STRADA
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Obbligo di dotarsi del patentino A.D.R. (CFP) per i conducenti
dei veicoli di massa massima ammissibile inferiore o uguale a 35 q.li.
Dal 01/01/2007, in base a quanto riportato nella sez. 1.6.1.9 dell'Allegato A del D.M. 23/09/2005 (pubblicazione in lingua italiana del testo consolidato dell'ADR 2005), diventerà obbligatorio per i conducenti di veicoli con massa massima ammissibile inferiore o uguale a 3,5 t adibiti al trasporto di Merci Pericolose in colli rientranti nel campo di applicazione della disciplina A.D.R., possedere il Certificato di Formazione Professionale (CFP) che abilita il conducente alla conduzione del mezzo nelle condizioni sopra menzionate.
Il regime precedente, in vigore fino al 31/12/2006, permetteva di condurre i veicoli di cui sopra senza possedere il CFP, tale prerogativa permane solo per le spedizioni effettuate in regime di esenzione per quantità trasportate su unità di trasporto (esenzione parziale secondo la sottosezione 1.1.3.6 ADR) e l'esenzione in caso di trasporto di soli colli in quantità limitata (esenzione secondo il capitolo 3.4 ADR).
Per conseguire il CFP è necessario seguire un corso di formazione specifico (che varia in funzione della tipologia di merci trasportate) e superare un apposito esame.
I corsi possono essere tenuti esclusivamente dalle strutture abilitate dal Ministero dei Trasporti.
Giacominelli Andrea
Consulente Europeo per il Trasporto
di Merce pericolosa su strada
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CHIUSURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) IPPC (D.Lgs 59/2005, art. 5, c. 3) |
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Il 31 Ottobre, con la categoria 6.6 impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame e di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 750 posti scrofe, si sono di fatto chiusi i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata Ambientale (AIA) da effettuarsi in attuazione in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs n. 59/2005.
Il calendario Regionale prevedeva una presentazione scaglionata delle domande e con quest'ultima trance, si è conclusa la prima fase del procedimento autorizzatorio che prevedeva per l'appunto la consegna delle domande.
La fase di verifica ed analisi delle domande presentate è cominciata già da diversi mesi (ricordiamo infatti che per le categorie da 1 a 6 la data di consegna prevista era il 31 maggio 2006) e numerose sono le autorizzazioni in procinto di essere emesse.
Ricordiamo che entro il 31 ottobre 2007 le attività soggette ad AIA dovranno aver già provveduto a realizzare gli interventi di adeguamento richiesti ed indicati nelle relative Autorizzazioni. |
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MODALITA' DI TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO
E SCARICO DEI RIFIUTI SPECIALI. |
 | Come noto, le disposizioni riportate nel Decreto Ronchi e nel DM 148/1998, prevedevano, per i registri di carico e scarico dei rifiuti, l'obbligo di vidimazione preventiva dei suddetti da effettuarsi presso la CCIAA o l'Agenzia delle Entrate.
Le disposizioni contenute nel D.Lgs 152/2006 (Nuovo Codice Ambientale), che ha formalmente abrogato il "Ronchi", prevedono espressamente che i registri non debbano più essere vidimati e debbano essere compilati secondo le disposizioni riportate all'art. 190 del sopramenzionato D.Lgs, tale articolo prevede però che la disciplina di carattere nazionale relativa al regime dei registri venga definita da un futuro D.M.
Il D.M. in oggetto è stato emanato il 2 Maggio 2006 e dava piena attuazione alla nuova disciplina inerente la tenuta dei registri; il nuovo Ministro dell'Ambiente ha però provveduto successivamente a dichiarare inefficace tale D.M. creando di fatto una situazione di scarsa chiarezza giuridica.
In questo momento ci si viene a trovare in una situazione di conflitto tra quanto disposto da due diversi commi del medesimo art. di legge (comma 6 e 7 del D.Lgs 152/2006).
In particolare la "non efficacia" del D.M. riportante i modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali crea una situazione in cui coesistono il vecchio regime normativo (D.Lgs 22/1997, "Decreto Ronchi") e quello nuovo introdotto dal D.Lgs 152/2006.
In questa fase di totale confusione (si consideri che le stesse istituzioni interpellate al riguardo hanno fornito interpretazioni discordanti se non addirittura in antitesi) riteniamo sia consigliabile per le Aziende attenersi alle disposizioni maggiormente tutelanti e quindi continuare a far vidimare i registri presso le Agenzie delle Entrate.
Tale situazione di stallo dovrebbe venir meno con l'imminente pubblicazione di un D.Lgs di correzione del "Codice Ambientale".
Nell'eventualità che qualcuno avesse già iniziato la compilazione di uno o più registri non vidimati (conformemente al regime normativo vigente dal 25 maggio al 26 giugno) consigliamo di chiuderli immediatamente e riprendere la compilazione su registri regolarmente vidimati. |
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