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DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI INTERFERENZIALI, Art.26 del D.Lgs. 81/08)
L'esonero dagli adempimenti dell'articolo 26 del Testo Unico si applica nel caso in cui una impresa appalta ad uno o più lavoratori autonomi dei lavori da eseguire nell'ambito del proprio cantiere? A cura di G. Porreca

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Il nostro commento (pubblicato su puntosicuro.it):
Autore: Dott. Ing. Amerigo Sfrappini Berti 19/03/2011 (18:32:07)
!!!!!!! Non riesco a comprendere come autorevoli pareri trascurino le parole chiave dell'art. 26:"rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse (molte, parecchie) imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva";tra le imprese coinvolte certamente, salvo che l'appalto non sia fittizio, non figura il committente (definito dal legislatore univocamente:"datore di lavoro committente"), che non deve essere coinvolto (trascinare con sé in qualcosa di dannoso o spiacevole) nell'esecuzione dall'appaltatrice. 
Tra l'altro, per analogia, se il PSC non è richiesto nel caso di unica impresa esecutrice, perché mai dovrebbe essere richiesto il DUVRI?! 
Scusandomi per la leggera acredine, dovuta all'abitudine di non produrre tonnellate di inutile carta che, nel DUVRI (quando inutile) ha la più elevata rappresentazione dell'inutilità. 
Attendo, da chi la pensa come me, una riga di conferma, finalizzata a creare una corrente di pensiero "anticartacce" e di sostanza nella prevenzione dei rischi.

 
Per i lavori appaltati, che non rientrano nella “normativa cantieri”, ora inglobata nel D.Lgs. 81/08 (TITOLO IV), si deve effettuare la valutazione dei rischi da interferenze ma… non sempre!

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